Art. 30 Reg. Pol. Urbana
Art. 30 - Disposizioni di carattere generale
In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.
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