Art. 45 Reg. Pol. Urbana
Art. 45 - Protezioni in occasioni di lavori
I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
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