Art. 45 Reg. Pol. Urbana

 Art. 45 - Protezioni in occasioni di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.


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Fino al 12 maggio:
 

 

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